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Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23563 del 09/10/2017

Società di persone - Cancellazione dal registro delle imprese - Evento non dichiarato dal difensore - Conseguenze processuali - Ultrattività del mandato ai fini della ricezione della notifica dell'atto di appello - Sussistenza - Ricorso per cassazione proposto dal difensore della società estinta - Inammissibilità - Fondamento.

La cancellazione di una società di persone (nella specie, una s.n.c.) dal registro delle imprese, costituita in giudizio a mezzo di procuratore che tale evento non abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che detto procuratore continua a rappresentare la parte come se l’evento interruttivo non si fosse verificato, con conseguente ammissibilità della notificazione dell'impugnazione presso di lui, ex art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" dell’avvenuta cancellazione da parte del notificante; viceversa, la medesima regola dell’ultrattività del mandato alla lite non consente al procuratore della società cancellata, pur quando la procura originariamente conferita sia valida anche per gli ulteriori gradi del processo, di proporre ricorso per cassazione giacché, da un lato, esso richiede la procura speciale e, dall'altro, l'operatività del predetto principio presuppone che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23563 del 09/10/2017