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Procedimento civile in genere - intervento in causa di terzi - intervento coatto iussu iudici (chiamata) - forma e tempo della chiamata – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1762 del 14/07/1967

Espletamento di mezzi istruttori - poteri del chiamato - facolta di richiedere nuove prove - mancato esercizio - effetti.*

Il giudice puo ordinare in ogni tempo, e quindi anche dopo l'espletamento dei mezzi istruttori, l'intervento del terzo, ai sensi dell'art. 107 cod.proc.civ., quando ritenga opportuno che il processo si svolga anche nei suoi confronti per essere la causa a lui comune. Ove l'intervento avvenga dopo l'espletamento dei mezzi istruttori, il terzo ha piena liberta di difesa e non e vincolato all'attivita probatoria precedentemente svolta, ma, se egli non si avvale di tale facolta o rimane contumace, il giudice puo desumere anche nei suoi confronti elementi di convincimento dal materiale gia acquisito al processo.*

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1762 del 14/07/1967