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Procedimento civile - contumacia - notificazione e comunicazione di atti al contumace – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3037 del 15/03/1995

Mancato rispetto in primo grado dell'art. 292 cod.proc.civ. nel testo emendato dalle sentenze della n. 250 del 1986 e n. 317 del 1989 - Rimessione degli atti al primo giudice ex art. 353, 354 cod. proc. civ. - Esclusione - Costituzione in secondo grado del contumace - Mancato disconoscimento delle scritture private non notificate o comunicate - Conseguenze.

Il vizio della sentenza di primo grado correlato al mancato rispetto dell'art. 292 cod. proc. civ., nel testo emendato dagli arresti integrativi della Corte Costituzionale n. 250 del 28 novembre 1986 e n. 317 del 6 luglio 1989, - il quale prescrive che in tutti i giudizi contumaciali la produzione di scritture private non indicate in atti precedentemente notificati debba essere significata alla parte non costituita contro la quale dette scritture vengano prodotte, all'uopo notificando alla stessa il verbale documentante il relativo versamento nell'incarto processuale - non rientra fra quelli suscettibili di far insorgere, ai sensi degli artt. 353 e 354, commi primo e secondo, del codice di rito, i presupposti per la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente e, una volta avvenuta la costituzione in secondo grado del contumace senza il disconoscimento di dette scritture a termini dell'art. 293 del codice di procedura civile, tali documenti restano a buon diritto acquisiti agli atti, per essere stata l'originaria irritualità della relativa produzione superata ed assorbita dal successivo omesso disconoscimento dell'interessato.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3037 del 15/03/1995