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Procedimento civile - interruzione del processo - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 19/08/2016

Omessa interruzione - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Deducibilità ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo - Esclusione - Fondamento.

Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, la quale è l'unica legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva, sicché la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né essere eccepita dall'altra parte come motivo di nullità.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 19/08/2016