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Procedimento civile - ausiliari del giudice - interpreti e traduttori – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25781 del 15/11/2013

Terzo chiamato dal convenuto - Rimborso delle spese del giudizio - Onere a carico dell'attore rinunciante - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.

In caso di rinuncia agli atti del giudizio, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore rinunciante, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, operando, al riguardo, il principio di causalità della lite, senza che il giudice debba compiere alcuna delibazione sulla soccombenza virtuale, né valutare se la domanda attorea si estendesse o meno al terzo, essendo a tal fine sufficiente soltanto stabilire se l'instaurazione del rapporto processuale fra il chiamante e il chiamato fosse giustificata dal contenuto della domanda proposta dall'attore verso il convenuto.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25781 del 15/11/2013