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Procedimento civile - estinzione del processo – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10876 del 11/05/2007

Estinzione verificatasi nel corso del giudizio di primo grado - Deduzione per la prima volta in appello da parte del contumace in primo grado - Inammissibilità - Limiti - Fattispecie.

La parte contumace in primo grado non può eccepire in appello l'estinzione del processo solo nell'ipotesi in cui sia stata posta, nel grado in cui si è verificato l'evento interruttivo, nella condizione di formulare la relativa eccezione (di estinzione) per essere stato ritualmente notificato in detto grado l'atto di riassunzione per la prosecuzione del processo (nella specie, in un caso di interruzione del processo per morte della parte seguito da riassunzione effettuata mediante notifica nulla e da due successive interruzioni i cui atti riassuntivi erano stati notificati regolarmente, la Corte d'appello aveva ritenuto gli eredi rimasti contumaci in primo grado decaduti dall'eccezione di estinzione e la S.C. ha confermato la decisione).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10876 del 11/05/2007