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Conservazione della garanzia patrimoniale - – Cass. 13593/2019

Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Evocazione in giudizio come litisconsorti l'alienante e l'acquirente - Estinzione della società alienante per cancellazione - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci - Necessità - Fenomeno successorio - Sussistenza - Concessione di termine per la corretta instaurazione del contraddittorio - Necessità.

Società - di capitali.

In tema di azione revocatoria, il creditore che agisca in giudizio evocando, come litisconsorti necessari, la società debitrice alienante e quella acquirente ha diritto ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soci di quest'ultima al fine di conseguire un titolo esecutivo, per un credito insorto "pendente societate", anche dopo la sua estinzione, ove il contraddittorio sia stato instaurato correttamente nei confronti di entrambe le società ma quella alienante si sia estinta con cancellazione dal registro delle imprese anche in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione.

I soci, difatti, succedono alla società estinta e assumono la veste di legittimati passivi, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti nel corso dell’attività e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione od illimitatamente; conseguentemente, il giudice, ove verifichi l'estinzione di una delle società litisconsorti, è tenuto, in ogni stato e grado del giudizio, a fissare un termine per la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13593 del 21/05/2019 (Rv. 654200 - 02)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 2901 – Condizioni
Cod. Civ. art. 2902 – Effetti

Cod. Proc. Civ. art. 102 – Litisconsorzio necessario

Cod. Proc. Civ. art. 183.1 – Prima comparizione delle parti e trattazione della causa

Cod. Proc. Civ. art. 331 – Integraizone del contraddittorio in cause inscindibili