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Ripetizione dell'indebito oggettivo – Cass. Sent 15895/2019

Obbligazioni in genere ripetizione di indebito oggettivo - Interessi - Decorrenza - Dal giorno della "domanda" - Riferimento alla domanda giudiziale ed anche agli atti stragiudiziali di costituzione in mora - Sussistenza.

In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.

Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 15895 del 13/06/2019 (Rv. 654580 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1148, Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1282, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2943