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Stabilire la condominialità di un fabbricato adiacente ad altro stabile – Cass. Ord. 17022/2019

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - presunzione di comunione - Condominio negli edifici - Edifici limitrofi ed autonomi - Presunzione di condominialità - Condizioni - Riferimento al momento della nascita del condominio - Necessità.

In tema di condominio negli edifici, per stabilire la condominialità di un fabbricato adiacente ad altro stabile, va accertata l'esistenza dei presupposti per l'operatività della presunzione di proprietà comune, ex art. 1117 c.c., con riferimento al momento della nascita del condominio, restando escluso che sia determinante il collegamento materiale tra i due immobili eseguito successivamente alla sua costituzione.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17022 del 25/06/2019 (Rv. 654613 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117