Servitù di passaggio coattivo – Cass. Ord. 17156/2019
Servitu' - prediali - servitu' coattive - passaggio coattivo – integrazione del contraddittorio - litisconsorzio - esenzioni Servitù - Esenzioni di cui all'art. 1051, comma 4, c.c. - Destinazione potenziale - Rilevanza - Fattispecie.
In materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, comma 4, c.c., che esenta da detta servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti, contiene un'elencazione tassativa che trova la sua "ratio" nell'esigenza di tutelare l'integrità delle case di abitazione e degli accessori che le rendono più comode; ne consegue che per stabilire se sussista o meno l'ipotesi del cortile o del giardino occorre aver riguardo alla loro destinazione non soltanto attuale, ma anche potenziale, desumibile dalla situazione dei luoghi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'area di proprietà dei ricorrenti non potesse essere esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 1051, comma 4, c.c. solo sulla base dell'argomento speso dalla corte d'appello circa la mancata destinazione in concreto ad aia o cortile, peraltro in contrasto con le risultanze della consulenza tecnica).
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 17156 del 26/06/2019 (Rv. 654341 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1051