Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo V: DELLA SOMMINISTRAZIONE Art.1567. Esclusiva a favore del somministrante.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1567. Esclusiva a favore del somministrante.
1. Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.
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