Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo V: DELLA SOMMINISTRAZIONE Art.1566. Patto di preferenza.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1566. Patto di preferenza.
1. Il patto con cui l'avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto, è valido purché la durata dell'obbligo non ecceda il termine di cinque anni. Se è convenuto un termine maggiore, questo si riduce a cinque anni .
2. L'avente diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto di preferenza.
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