Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo IV: DEL CONTRATTO ESTIMATORIO Art.1558.Disponibilità delle cose.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1558.Disponibilità delle cose.
1. Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finché non ne sia stato pagato il prezzo.
2. Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.
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