Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo I: DELLA VENDITA Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Sezione II: DELLA VENDITA DI COSE MOBILI § 1 - DISPOSIZIONI GENERALI § 3 - DELLA VENDITA CON RISERVA DELLA PROPRIETA' § 4 - DELLA VENDITA SU DOCUMENTI E CON PAGAMENTO CONTRO DOCUMENTI Art.1529.Rischi.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1529.Rischi.
1. Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio e tra i documenti consegnati al compratore è compresa la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto , sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore .
2. Questa disposizione non si applica se il venditore al tempo del contratto era a conoscenza della perdita o dell'avaria della merce, e le ha in mala fede taciute al compratore.
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