Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo I: DELLA VENDITA Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Sezione II: DELLA VENDITA DI COSE MOBILI § 1 - DISPOSIZIONI GENERALI Art.1513. Accertamento dei difetti.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1513. Accertamento dei difetti.
1. In caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall'articolo 696 del codice di procedura civile. Il giudice, su istanza della parte interessata, può ordinare il deposito o il sequestro della cosa stessa, nonché la vendita per conto di chi spetta , determinandone le condizioni.
2. La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato.
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