Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo I: DELLA VENDITA Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI § 1 - DELLE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE § 2 - DELLE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE § 3 - DEL RISCATTO CONVENZIONALE Art.1501. Termini.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1501. Termini.
1. Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale.
2. Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può prorogare.
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