Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo I: DELLA VENDITA Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI § 1 - DELLE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE § 2 - DELLE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE § 3 - DEL RISCATTO CONVENZIONALE Art.1500. Patto di riscatto.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1500. Patto di riscatto.
1. Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono.
2. Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l'eccedenza.
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