Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo I: DELLA VENDITA Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI § 1 - DELLE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE Art.1488. Effetti dell'esclusione della garanzia.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1488. Effetti dell'esclusione della garanzia.
1. Quando è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il compratore può pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese.
2. Il venditore è esente anche da questo obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.
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