Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo I: DELLA VENDITA Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Art.1473. Determinazione del prezzo affidata a un terzo.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1473. Determinazione del prezzo affidata a un terzo.
1. Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.
2. Se il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto.
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