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appello – richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale

appello - esecuzione delle condanne civili – richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale – applicabilità dell’art. 603 cod. proc. pen. – esclusione – ragioni. sentenza n. 16164 ud. 27/02/2019 - deposito del 15/04/2019 commento a cura dell’avv. Marta Cigna.

Fatto. La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di prime cure, riduceva la pena inflitta agli imputati ritenuti colpevoli dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più reati di importazione illecita di cuccioli di animali di compagnia (art. 110 c.p. e art. 4 comma 1,2,3 L. 201 del 2010) di maltrattamento dei medesimi (art. 544 ter comma 1,2, c.p.), aggravato dalla morte di numerosi cuccioli, nonché dei reati di fronde nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) e di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.).

Gli imputati impugnavano la sentenza, lamentando, tra gli altri, vizio di motivazione in merito alla parte della sentenza di secondo grado che non aveva disposto la sospensione della condanna di una provvisionale pari ad euro 5mila disposta in favore di un’Associazione per la difesa del cane costituita parte civile, né aveva consentito, attraverso la rinnovazione dell’istruttoria in appello ex art. 603 c.p.p., l’acquisizione di documentazione atta a provare lo stato di disoccupazione dell’imputato e di dipendenza da sostanze stupefacenti.

La Terza sezione penale della Corte di Cassazione ha considerato tutti i motivi di ricorso, tra cui quest’ultimo, inammissibili.

Preliminarmente la S.C. ha precisato che la condanna ad una provvisionale, nei limiti del danno per cui si ritiene raggiunta la prova, impone all’imputato e al responsabile civile il pagamento di una somma a titolo di risarcimento anticipato rispetto alla definitiva determinazione ed è immediatamente esecutiva ex art. 540 secondo comma c.p.p. Elementi essenziali della disciplina sono, dunque: la richiesta di parte (non potendo il la condanna ad una provvisionale essere disposta d’ufficio); il raggiungimento della prova quanto all’an del danno derivante dal reato; la certezza della sussistenza del danno sino all’ammontare della somma liquidata.

La S.C., richiamando la giurisprudenza di legittimità precedente, ha sottolineato che ai fini dell’accoglimento della richiesta di sospensione della provvisionale ex art. 600 ultimo comma c.p.p. è necessario che ricorrano “ gravi motivi”, ossia un pregiudizio eccessivo per il debitore che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da renderne impossibile o molto difficile il recupero di quanto pagato nel caso di modifica della condanna.

La S.C. ha anche affermato che l’onere della prova circa la ricorrenza dei “gravi motivi”, requisito per la sospensione della condanna alla provvisionale, grava sulla parte che richiede la sospensione: l’onere di provare l’esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto del richiedente al risarcimento del danno grava su colui che vuole eccepire l’esistenza di tali fatti. In materia statuizioni civili, trova, infatti, applicazione la generale regola civilistica sulla ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c..

Inoltre, ha sottolineato la Corte, il mancato assolvimento di suddetto onere probatorio non può essere sostituito da una richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. poiché l’esercizio delle facoltà istruttorie integrative previsto da quest’ultima norma può dispiegarsi solo su fatti oggetto della prova e, ex art. 187 terzo comma c.p.p., l’oggetto della prova in caso di costituzione di parte civile è limitato solo “ ai fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato”.

La sentenza integrale: appello - esecuzione delle condanne civili – richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale

esecuzione delle condanne civili, sospensione della condanna alla provvisionale