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Non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, c.p.) - Falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)

Non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, c.p.). “ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo nel reato di cui all’art. 483 c.p., non sempre rileva la condotta di chi dichiari di non aver riportato condanne nel caso in cui gli sia stata applicata la pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. – purché siano rispettati i criteri-parametro ostativi rispetto al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis, c.p., la Corte di legittimità non può entrare nel merito di una decisione del giudice della cognizione adeguatamente motivata”. Cassazione Penale, Sez. V, sent. n. 11240/19 dep. 13.3. 2019, ud. 28.2.2019. Commento a cura dell’Avv. Emanuele Lai.

Fatto.

Il Tribunale di Salerno ha prosciolto A.C. dal reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) ai sensi dell’art. 131-bis, c.p.

I fatti ascritti all’imputato attengono alla dichiarazione di incensuratezza, sostitutiva dell'atto di notorietà, resa alla Provincia di Salerno a corredo dell'istanza di rilascio del decreto di nomina a guardia giurata volontaria ittica. A carico di A.C., infatti, era stata emessa anni prima una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Avverso la sentenza di proscioglimento proponeva ricorso il Procuratore generale sulla base dell’asserita violazione dei criteri di cui all’art. 131-bis c.p., ritenendo il fatto di rilevante gravità.

Rilievi giuridici.

La V Sezione penale ha ritenuto il ricorso infondato.

Con riferimento al delitto di cui all’art. 483 c.p., si è premesso che, se è vero che integra il delitto in parola la condotta di chi, in una autocertificazione sostitutiva diretta alla pubblica amministrazione, dichiari di non avere riportato condanne penali o di non avere procedimenti penali in corso, non altrettanto può dirsi laddove la dichiarazione attenga a sentenze di patteggiamento.

In considerazione della natura affatto peculiare di tale pronuncia e degli effetti ad essa connessi, infatti, possono insorgere difficoltà nella prova di una piena consapevolezza in capo al dichiarante circa la falsità delle attestazioni.

Il delitto, infatti, è da escludersi laddove le condotte contestate siano da ricondursi ad un contegno colposo, dovuto alla scarsa dimestichezza con determinati istituti giuridici come quello di cui agli artt. 444 e ss. c.p.p., salva la possibilità, ovviamente, di pervenire a sentenza di condanna laddove si sia raggiunta la piena prova circa la malafede del dichiarante.

Ciò posto, i giudici di legittimità, dopo aver ripercorso l’iter giurisprudenziale attraverso il quale si è meglio precisato l’ambito applicativo della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, c.p., ne hanno condivisa l’estendibilità altresì alla fattispecie portata al loro vaglio.

In particolare, la tenuità dell’offesa si articolerebbe in due c.d. “indici-requisiti”: modalità della condotta e esiguità del danno. Onere del giudice, quello di rilevare, sulla base di tali requisiti, la tenuità dell’offesa che – unitamente al giudizio di non abitualità del comportamento ed entro le soglie di pena indicate dalla norma – consentiranno di escludere la punibilità nonostante l’accertamento della commissione del reato.

La Corte prosegue richiamando le Sezioni Unite che, con pronuncia del 25.2.2016 n. 13681, hanno evidenziato come, ai fini della non punibilità ex 131-bis c.p., occorra una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p. delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ogni automatismo – eccetto le “rime obbligate” dei limiti edittali e dell’abitualità – va ripudiato.

Anche eventuali precedenti penali, pur potendo rappresentare materia per la valutazione della gravità della condotta e dell’allarme sociale, non possono essere posti acriticamente a fondamento della mancata concessione del beneficio.

Il Tribunale di Salerno – ritiene la V Sezione – ha fatto buon uso dei principi su riportati, pervenendo alla declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il precedente per il quale veniva applicata la pena ex art. 444 c.p.p., infatti, risulta così risalente e superato dalla successiva condotta dell’interessato da non ostacolare il riconoscimento della causa di non punibilità.

Per il resto, apparendo la decisione del primo giudice adeguatamente motivata, non può rappresentare oggetto di valutazione dei giudici di legittimità i quali, pur potendo scrutinare eventuali violazioni dei criteri-parametro ostativi predeterminati (quelli attinenti ai limiti di pena, all’abitualità, etc.) certamente non possono entrare nel merito di una valutazione motivata che rientra nel margine di discrezionalità del giudice della cognizione.

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