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I nuovi parametri forensi 2022 - DM 147/2022 in vigore dal 23 Ottobre 2022

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 13 agosto 2022, n. 147 - Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (22G00157) (GUn.236 del 8-10-2022) Vigente al: 23-10-2022

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Sulla proposta del Consiglio nazionale forense, pervenuta in data 10 febbraio 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 2022; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la nota del 20 luglio 2022, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri e la relativa presa d'atto in data 11 agosto 2022;

Adotta

11 seguente regolamento:

Art. 1 Modifiche alle disposizioni generali in tema di compensi e spese

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse.

Art. 2 Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività civile e amministrativa

1. All'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di regola sino all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 1-bis, le parole: «è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento»;

c) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse;

d) al comma 3, le parole: «di regola» sono soppresse;

e) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. I parametri previsti dalla allegata tabella n. 7 per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano esclusivamente a quelli aventi natura non contenziosa.»;

f) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il giudice può riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva.»

g) al comma 6, le parole: «la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale» sono sostituite dalle seguenti:

«il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto,»;

h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante. Nei casi d'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda il compenso è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento.»;

i) al comma 10-bis le parole: «di regola» sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando è proposto ricorso incidentale, il compenso per la fase introduttiva è aumentato fino al 20 per cento. I compensi per la fase cautelare monocratica previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo quando vengono svolte attività ulteriori rispetto alla formulazione dell'istanza cautelare.»;

l) dopo il comma 10-bis sono aggiunti i seguenti:

«10-ter. Nel caso di appello cautelare davanti al Consiglio di Stato è dovuto il compenso previsto dalla allegata tabella n. 22 per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonchè il 50 per cento del compenso relativo alla fase decisionale.

10-quater. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione, il compenso relativo alla fase decisionale del giudizio può essere aumentato fino al 50 per cento quando è depositata memoria ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile.

10-quinquies. Nei procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente, i parametri previsti dalla allegata tabella n. 20-bis possono essere ridotti fino al 50 per cento.

10-sexies. Nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12.

10-septies. Per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato.».

2. All'articolo 5 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell'appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti di gara.»;

b) al comma 6 le parole «di regola e», ovunque ricorrono, sono soppresse.

3. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.

4. All'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.

5. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.

6. All'articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola», ovunque ricorrono, sono soppresse.

7. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.

Art. 3 Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività penale

1. All'articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di regola fino all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento»;

b) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. I compensi previsti per le indagini difensive sono aumentati del 20 per cento quando tali indagini siano particolarmente complesse o urgenti.

3-ter. Per le attività difensive svolte davanti al Tribunale per i minorenni, i compensi sono liquidati applicando i parametri previsti dalla allegata tabella n. 15, con riferimento all'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente qualora al momento del fatto l'imputato fosse stato maggiorenne.».

2. All'articolo 17 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.

Art. 4 Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività stragiudiziale

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando, tuttavia, l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.».

2. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola sino all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento».

3. All'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «di regola», ovunque ricorrono, sono soppresse;

b) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.».

4. All'articolo 21, comma 7, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola e», ovunque ricorrono, sono soppresse.

5. L'articolo 22 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Affari di valore superiore a euro 520.000,00). - 1. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari di valore superiore a euro 520.000,00 il compenso è liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell'affare, secondo quanto previsto dalla allegata tabella n. 25.».

6. Dopo l'articolo 22 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis (Compensi a tempo). - 1. Nel caso di pattuizione dei compensi a tempo, si tiene conto di un parametro indicativo da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti.».

7. All'articolo 24, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse;

8. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse.

9. All'articolo 27, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «, di regola,» e le parole «di regola» sono soppresse.

Art. 5 Revisione delle tabelle dei parametri forensi allegate al decreto di cui al Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55

1. Le tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono sostituite da quelle allegate al presente regolamento.

Art. 6 Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.

Art. 7 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 agosto 2022

Il Ministro: Cartabia Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2022

Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2471

Allegato: Nuove tabelle parametri forensi Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato: Nuove tabelle parametri forensi Parte di provvedimento in formato grafico

               

 

1. GIUDICE DI PACE

               

 

Valore

da € 0,01 a € 1.100,00

da € 1.100,01 a € 5.200,00

da € 5.200,01 a € 26.000,00

       

 

1. Fase di studio della controversia

68,00

236,00

425,00

       

 

2. Fase introduttiva del giudizio

68,00

252,00

352,00

       

 

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

68,00

352,00

567,00

       

 

4. Fase decisionale

142,00

425,00

746,00

       

 

               

 

2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE

               

 

Valore

da € 0,01 a € 1.100,00

da € 1.100,01 a € 5.200,00

da € 5.200,01 a € 26.000,00

da € 26.000,01 a € 52.000,00

da € 52.000,01 a € 260.000,00

da € 260.000,01 a € 520.000,00

 

 

1. Fase di studio della controversia

131,00

425,00

919,00

1.701,00

2.552,00

3.544,00

 

 

2. Fase introduttiva del giudizio

131,00

425,00

777,00

1.204,00

1.628,00

2.338,00

 

 

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

200,00

851,00

1.680,00

1.806,00

5.670,00

10.411,00

 

 

4. Fase decisionale

200,00

851,00

1.701,00

2.905,00

4.253,00

6.164,00

 

 

               

 

3. CAUSE DI LAVORO

               

 

Valore

da € 0,01 a € 1.100,00

da € 1.100,01 a € 5.200,00

da € 5.200,01 a € 26.000,00

da € 26.000,01 a € 52.000,00

da € 52.000,01 a € 260.000,00

da € 260.000,01 a € 520.000,00

 

 

1. Fase di studio della controversia

210,00

888,00

1.822,00

3.245,00

4.763,00

6.668,00

 

 

2. Fase introduttiva del giudizio

126,00

425,00

777,00

1.202,00

1.701,00

2.336,00

 

 

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

126,00

567,00

1.172,00

1.880,00

2.678,00

3.623,00

 

 

4. Fase decisionale

179,00

746,00

1.617,00

2.930,00

4.253,00

6.290,00

 

 

               

 

4. CAUSE DI PREVIDENZA

               

 

Valore

da € 0,01 a € 1.100,00

da € 1.100,01 a € 5.200,00

da € 5.200,01 a € 26.000,00

da € 26.000,01 a € 52.000,00

da € 52.000,01 a € 260.000,00

da € 260.000,01 a € 520.000,00

 

 

1. Fase di studio della controversia

131,00

425,00

929,00

1.701,00

2.552,00

3.544,00

 

 

2. Fase introduttiva del giudizio

121,00

425,00

777,00

1.204,00

1.701,00

2.336,00

 

 

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

179,00

851,00

1664,00

2.693,00

3.827,00

5.171,00

 

 

4. Fase decisionale

247,00

919,00

2021,00

3.675,00

4.148,00

7.865,00

 

 

               

 

5. PROCEDIMENTI PER CONVALIDA LOCATIZIA

               

 

Valore

da € 0,01 a € 1.100,00

da € 1.100,01 a € 5.200,00

da € 5.200,01 a € 26.000,00

da € 26.000,01 a € 52.000,00

da € 52.000,01 a € 260.000,00

da € 260.000,01 a € 520.000,00

 

 

1. Fase di studio della controversia

179,00

530,00

919,00

1.701,00

2.478,00

3.544,00

 

 

2. Fase introduttiva del giudizio

179,00

494,00

709,00

1.061,00

1.418,00

1.559,00

 

 

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

42,00

142,00

210,00

352,00

494,00

709,00

 

 

4. Fase decisionale

142,00

425,00

746,00

1.344,00

1.911,00

2.835,00

 

 

 

6. ATTO DI PRECETTO

 

 

Valore

da € 0 a € 5.200,00

da € 5.200,01 a € 26.000,00

da € 26.000,01 a € 52,000,00

da € 52.000,01 a € 260.000,00

da € 260.000,01 a € 520.000,00

 

 

 

Compenso

142,00

236,00

331,00

425,00

567,00

 

 

               

 

                     

 

 

7. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

 

               

 

 

Valore

 

da € 0 a

5.200,00

da € 5.200,01 a € 26.000,00

da €

26.000,01 a €

52,000,00

da €

52.000,01 a €

260.000,00

da €

260.000,01 a

€ 520.000,00

   

 

   

 

   

 

Compenso

425,00

1.418,00

2.336,00

3.329,00

4.536,00

   

 

               

 

8. PROCEDIMENTI MONITORI

           

 

               

 

 

Valore

 

da € 0 a

5.200,00

da € 5.200,01 a € 26.000,00

da €

26.000,01 a €

52,000,00

da €

52.000,01 a €

260.000,00

da €

260.000,01 a

€ 520.000,00

   

 

   

 

   

 

Fase di studio, istruttoria, conclusiva

473,00

567,00

1.370,00

2.242,00

4.394,00

   

 

               

 

9. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA

 

               

 

Valore

da € 0 a € 5.200,00

da € 5.200,01 a € 26.000,00

da € 26.000,01 a € 52.000,00

da € 52.000,01 a € 260.000,00

da € 260.000,01 a € 520.000,00

   

 

1. Fase di studio della controversia

210,00

567,00

992,00

1.134,00

2.126,00

   

 

2. Fase introduttiva del giudizio

284,00

709,00

788,00

992,00

1.454,00

   

 

3. Fase istruttoria

352,00

1.061,00

1.276,00

1.701,00

2.336,00

   

 

 

10. PROCEDIMENTI CAUTELARI

           

 

               

 

Valore

da € 0,01 a € 1.100,00

da € 1.100,01 a € 5.200,00

da € 5.200,01 a € 26.000,00

da € 26.000,01 a € 52.000,00

da € 52.000,01 a € 260.000,00

da € 260.000,01 a € 520.000,00

 

 

1. Fase di studio della controversia

210,00

567,00

992,00

1.175,00

2.251,00

3.686,00

 

 

2. Fase introduttiva del giudizio

142,00

352,00

672,00

851,00

1.202,00

1.559,00

 

 

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

210,00

851,00

1.204,00

1.985,00

2.835,00

3.969,00

 

 

4. Fase decisionale

105,00

389,00

635,00

1.202,00

1.771,00

2.552,00

 

 

               

 

11. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI

 

               

 

Valore

da € 0,01 a € 1.100,00

da € 1.100,01 a € 5.200,00

da € 5.200,01 a € 26.000,00

da € 26.000,01 a € 52.000,00

da € 52.000,01 a € 260.000,00

da € 260.000,01 a € 520.000,00

 

 

1. Fase di studio della controversia

179,00

536,00

919,00

1.775,00

2.478,00

3.686,00

 

 

2. Fase introduttiva del giudizio

105,00

320,00

494,00

709,00

1.061,00

1.418,00

 

 

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

105,00

352,00

567,00

919,00

1.276,00

1.775,00

 

 

4. Fase decisionale

179,00

604,00

1.061,00

1.911,00

2.762,00

4.043,00

 

 

               

 

12. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO

 

               

 

Valore

da € 0,01 a € 1.100,00

da € 1.100,01 a € 5.200,00

da € 5.200,01 a € 26.000,00

da € 26.000,01 a € 52.000,00

da € 52.000,01 a € 260.000,00

da € 260.000,01 a € 520.000,00

 

 

1. Fase di studio della controversia

142,00

536,00

1.134,00

2.058,00

2.977,00

4.389,00

 

 

2. Fase introduttiva del giudizio

142,00

536,00

921,00

1.418,00

1.911,00

2.552,00

 

 

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

179,00

992,00

1.843,00

3.045,00

4.326,00

5.880,00

 

 

4. Fase decisionale

210,00

851,00

1.911,00

3.470,00

5.103,00

7.298,00

 

 

               

 

13. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

 

               

 

Valore

da € 0,01 a € 1.100,00

da € 1.100,01 a € 5.200,00

da € 5.200,01 a € 26.000,00

da € 26.000,01 a € 52.000,00

da € 52.000,01 a € 260.000,00

da € 260.000,01 a € 520.000,00

 

 

1. Fase di studio della controversia

252,00

709,00

1.276,00

2.336,00

3.402,00

4.961,00

 

 

2. Fase introduttiva del giudizio

284,00

777,00

1.134,00

1.969,00

2.478,00

3.260,00

 

 

3. Fase decisionale

142,00

389,00

672,00

1.208,00

1.775,00

2.552,00

 

 

               

 

14. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ALLA CORTE EUROPEA, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

               

 

Valore

da € 0,01 a € 1.100,00

da € 1.100,01 a € 5.200,00

da € 5.200,01 a € 26.000,00

da € 26.000,01 a € 52.000,00

da € 52.000,01 a € 260.000,00

da € 260.000,01 a € 520.000,00

 

 

1. Fase di studio della controversia

252,00

919,00

1.985,00

3.686,00

5.387,00

7.796,00

 

 

2. Fase introduttiva del giudizio

210,00

777,00

1.344,00

2.058,00

2.905,00

3.885,00

 

 

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

142,00

709,00

1.344,00

2.195,00

3.119,00

4.253,00

 

 

4. Fase decisionale

142,00

777,00

1.344,00

2.478,00

3.612,00

5.177,00

 

 

               

 

15. GIUDIZI PENALI

 

               

 

Valore

Giudice di Pace

Indagini preliminari

Indagini difensive

Convalida dell'arresto

Cautelari personali

Cautelari reali

GIP e GUP

 

1. Studio della controversia

378,00

851,00

851,00

378,00

378,00

378,00

851,00

 

2. Fase introduttiva del giudizio

473,00

662,00

 

 

1.229,00

1.229,00

756,00

 

3. Fase istruttoria e/o dibattimentale

756,00

1.040,00

1.418,00

473,00

 

 

1.040,00

 

4. Fase decisionale

662,00

1.229,00

 

709,00

1.418,00

1.418,00

1.418,00

 

               

 

Valore

Tribunale monocratico

Tribunale collegiale

Corte di Assise

Tribunale di Sorveglianza

Magistrato di Sorveglianza

Corte di Appello

Corte di Assise di Appello

 

1. Studio della controversia

473,00

473,00

756,00

473,00

315,00

473,00

756,00

 

2. Fase introduttiva del giudizio

567,00

756,00

1.418,00

945,00

378,00

945,00

1.985,00

 

3. Fase istruttoria e/o dibattimentale

1.134,00

1.418,00

2.363,00

1.418,00

 

1.418,00

2.268,00

 

4. Fase decisionale

1.418,00

1.418,00

2.835,00

1.418,00

945,00

1.418,00

2.336,00

 

               

 

16. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI

 

               

 

Valore

da € 0,01 a € 1.100,00

da € 1.100,01 a € 5.200,00

da € 5.200,01 a € 26.000,00

da € 26.000,01 a € 52.000,00

da € 52.000,01 a € 260.000,00

da € 260.000,01 a € 520.000,00

 

 

1. Fase di studio della controversia

126,00

368,00

552,00

861,00

1.166,00

1.533,00

 

 

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

63,00

184,00

305,00

494,00

735,00

982,00

 

 

               

 

17. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA

 

               

 

Valore

da € 0,01 a € 1.100,00

da € 1.100,01 a € 5.200,00

da € 5.200,01 a € 26.000,00

da € 26.000,01 a € 52.000,00

da € 52.000,01 a € 260.000,00

da € 260.000,01 a € 520.000,00

 

 

1. Fase introduttiva

110,00

331,00

552,00

861,00

1.166,00

1.533,00

 

 

3. Fase di trattazione e conclusiva

236,00

567,00

851,00

1.360,00

1.927,00

2.604,00

 

 

               

 

18. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI

 

               

 

Valore

da € 0,01 a € 1.100,00

da € 1.100,01 a € 5.200,00

da € 5.200,01 a € 26.000,00

da € 26.000,01 a € 52.000,00

da € 52.000,01 a € 260.000,00

da € 260.000,01 a € 520.000,00

 

 

1. Fase di studio della controversia

147,00

452,00

683,00

1.050,00

1.433,00

1.890,00

 

 

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

76,00

299,00

452,00

677,00

982,00

1.281,00

 

 

               

 

19. ISCRIZIONE IPOTECARIA/AFFARI TAVOLARI

 

               

 

Valore

da € 0,01 a € 1.100,00

da € 1.100,01 a € 5.200,0

da € 5.200,01 a € 26.000,00

da € 26.000,01 a € 52.000,00

da € 52.000,01 a € 260.000,00

da € 260.000,01 a € 520.000,00

 

 

Compenso

68,00

284,00

425,00

709,00

992,00

1.344,00

 

 

               

 

20. PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

 

               

 

Valore

da € 0,01 a € 1.100,00

da € 1.100,01 a € 5.200,0

da € 5.200,01 a € 26.000,00

da € 26.000,01 a € 52.000,00

da € 52.000,01 a € 260.000,00

da € 260.000,01 a € 520.000,00

 

 

Compenso

168,00

620,00

903,00

1.470,00

2.095,00

2.888,00

 

 

               

 

20-BIS. ACCERTAMENTO DEL PASSIVO NEL FALLIMENTO E NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

 

               

 

Valore

da € 0,01 a € 1.100,00

da € 1.100,01 a € 5.200,00

da € 5.200,01 a € 26.000,00

da € 26.000,01 a € 52.000,00

da € 52.000,01 a € 260.000,00

da € 260.000,01 a € 520.000,00

 

 

1. Fase di studio della controversia

168,00

341,00

735,00

1.344,00

2.042,00

2.835,00

 

 

2. Fase introduttiva del giudizio

105,00

341,00

620,00

966,00

1.302,00

1.869,00

 

 

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

158,00

683,00

1.344,00

1.444,00

4.536,00

8.327,00

 

 

4. Fase decisionale

158,00

683,00

1.344,00

2.326,00

3.402,00

4.930,00

 

 

21. GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

 

               

 

Valore

da € 0,01 a € 1.100,00

da € 1.100,01 a € 5.200,00

da € 5.200,01 a € 26.000,00

da € 26.000,01 a € 52.000,00

da € 52.000,01 a € 260.000,00

da € 260.000,01 a € 520.000,00

 

 

1. Fase di studio della controversia

179,00

635,00

1.134,00

2.053,00

3.402,00

4.394,00

 

 

2. Fase introduttiva del giudizio

214,00

680,00

1.103,00

1.701,00

2.293,00

3.062,00

 

 

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

105,00

635,00

992,00

1.628,00

2.268,00

3.119,00

 

 

4. Fase decisionale

284,00

1061,00

1.911,00

3.470,00

5.030,00

7.298,00

 

 

5. Fase cautelare collegiale

210,00

567,00

1.061,00

1.911,00

2.762,00

3.969,00

 

 

6. Fase cautelare monocratica

105,00

284,00

530,00

956,00

1.381,00

1.985,00

 

 

               

 

22. GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO

 

               

 

Valore

da € 0,01 a € 1.100,00

da € 1.100,01 a € 5.200,00

da € 5.200,01 a € 26.000,00

da € 26.000,01 a € 52.000,00

da € 52.000,01 a € 260.000,00

da € 260.000,01 a € 520.000,00

 

 

1. Fase di studio della controversia

179,00

635,00

1.276,00

2.268,00

3.402,00

4.961,00

 

 

2. Fase introduttiva del giudizio

126,00

428,00

851,00

1.273,00

1.871,00

2.552,00

 

 

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

105,00

357,00

709,00

1.061,00

1.559,00

2.126,00

 

 

4. Fase decisionale

284,00

1.061,00

1.911,00

3.470,00

5.030,00

7.298,00

 

 

5. Fase cautelare collegiale

210,00

635,00

1.061,00

1.890,00

2.410,00

4.111,00

 

 

6. Fase cautelare monocratica

105,00

318,00

530,00

945,00

1.205,00

2.056,00

 

 

               

 

23. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

 

               

 

Valore

da € 0,01 a € 1.100,00

da € 1.100,01 a € 5.200,00

da € 5.200,01 a € 26.000,00

da € 26.000,01 a € 52.000,00

da € 52.000,01 a € 260.000,00

da € 260.000,01 a € 520.000,00

 

 

1. Fase di studio della controversia

179,00

567,00

992,00

1.769,00

2.552,00

3.686,00

 

 

2. Fase introduttiva del giudizio

105,00

357,00

567,00

851,00

1.202,00

1.559,00

 

 

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

89,00

284,00

494,00

992,00

1.418,00

2.053,00

 

 

4. Fase decisionale

179,00

919,00

1.418,00

2.195,00

4.169,00

4.321,00

 

 

5. Fase cautelare

142,00

425,00

709,00

1.344,00

1.911,00

2.762,00

 

 

               

 

24. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

 

               

 

Valore

da € 0,01 a € 1.100,00

da € 1.100,01 a € 5.200,00

da € 5.200,01 a € 26.000,00

da € 26.000,01 a € 52.000,00

da € 52.000,01 a € 260.000,00

da € 260.000,01 a € 520.000,00

 

 

1. Fase di studio della controversia

179,00

635,00

1.134,00

2.053,00

3.045,00

4.394,00

 

 

2. Fase introduttiva del giudizio

105,00

425,00

635,00

1.061,00

1.418,00

1.911,00

 

 

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

105,00

425,00

777,00

1.418,00

2.053,00

3.045,00

 

 

4. Fase decisionale

179,00

919,00

1.418,00

2.478,00

3.260,00

4.536,00

 

 

5. Fase cautelare

142,00

494,00

851,00

1.559,00

2.268,00

3.329,00

 

 

               

 

25. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

 

               

 

Valore

da € 0,01 a € 1.100,00

da € 1.100,01 a € 5.200,00

da € 5.200,01 a € 26.000,00

da € 26.000,01 a € 52.000,00

da € 52.000,01 a € 260.000,00

da € 260.000,01 a € 520.000,00

 

 

Compenso

284,00

1.276,00

1.985,00

2.410,00

4.536,00

6.164,00

 

 

               

 

Valore

da Euro 520.000. 01 a Euro 2.000. 000.00

da Euro 2.000.000,01 a Euro 4.000.000,00

da Euro 4.000. 000.01 a Euro 6.000. 000.00

da Euro 6.000.000,01 a Euro 8.000.000,00

da Euro 8.000.000,01 a Euro 10.000.000,00

da Euro 10.000.000,01 a Euro 12.000.000,00

 

 

percentuale

3,00%

2,75%

2,50%

2,25%

2,00%

1,75%

 

 

               

 

Valore

da Euro 12.000.000,01 a Euro 14.000.000,00

da Euro 14.000. 000.01 a Euro 16.000. 000.00

da Euro 16.000.000,01 a Euro 18.000.000,00

da Euro 18.000.000,01 a Euro 20.000.000,00

da Euro 20.000.000,01 a Euro 22.000.000,00

da Euro 22.000.000,01

 

 

percentuale

1,50%

1,25%

1,00%

0,75%

0,50%

0,25%

 

 

               

 

25-bis. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

 

               

 

Valore

da € 0,01 a € 1.100,00

da € 1.100,01 a € 5.200,00

da € 5.200,01 a € 26.000,00

da € 26.000,01 a € 52.000,00

da € 52.000,01 a € 260.000,00

da € 260.000,01 a € 520.000,00

 

 

fase della attivazione

63,00

284,00

441,00

536,00

1.008,00

1.370,00

 

 

fase di negoziazione

126,00

567,00

882,00

1.071,00

2.016,00

2.741,00

 

 

conciliazione

246,00

1.106,00

1.720,00

2.088,00

3.931,00

5.343,00

 

 

               

 

26. ARBITRATO

             

 

               

 

Valore

da € 0,01 a € 26.000,00

da € 26.000,01 a 52.000,00

da € 52,000,01 a € 260.000,00

da € € 260.000,01 a €. 520.000,00

     

 

Compenso

1.701,00

4.253,00

7.439,00

17.010,00

 

   

 

                     

 

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