Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Bertollini Stefano), sentenza n. 50 del 24 Marzo 2021
Il mero sospetto di SARS-COV2, non supportato dal alcun test specifico, non basta a giustificare il rinvio dell’udienza disciplinare per legittimo impedimento, che deve infatti essere documentato, assoluto e non meramente ipotetico ed eventuale (Nel caso di specie, l’incolpato si era limitato a certificare sintomi riconducibili (anche) al COVID-19 senza tuttavia effettuare alcun esame medico specifico, neppure rapido).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Bertollini Stefano), sentenza n. 50 del 24 Marzo 2021