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art. 45 - Sostituzione del collega nell'attività di difesa

Art. 45 - Sostituzione del collega nell'attività di difesa - codice deontologico forense

Art. 45 - Sostituzione del collega nell'attività di difesa

1. Nel caso di sostituzione di un collega per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo difensore deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.

2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.


PRECEDENTE FORMULAZIONE

art.33.Sostituzione del collega nell'attività di difesa.

Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva, perchè siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.

* I. - L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinchè la successione nel mandato avvenga senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.

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