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art.22 Rapporto di colleganza

art. 22 Rapporto di colleganza

Codice deontologico forense 

art. 22 Rapporto di colleganza (articolo modificato con delibera 27.01.2006)

L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

I. L'avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle sue richieste di informativa.

II. L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.

IlI - L'avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.

 

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