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art.20 Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive

art. 20 Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.

Codice deontologico forense

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Articolo vigente

art. 20 Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive. (articolo modificato con delibera 27.01.2006)

Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi.

I. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l'infrazione della regola deontologica.