Sul dovere di verità dell’avvocato
Le dichiarazioni in giudizio relative all’esistenza di fatti o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 25 gennaio 2021