L’avvocato deve informare il cliente sullo stato della pratica, anche in mancanza di esplicite richieste in tal senso
L’avvocato è tenuto ad informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato, ogni volta che ciò sia opportuno, quindi a prescindere da eventuali richieste in tal senso ricevute, le quali -per converso- non fanno automaticamente sorgere l’obbligo deontologico in parola allorché non vi siano provvedimenti od attività meritevoli di comunicazione.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 11 gennaio 2021