Il patto di quota lite, alla luce della nuova legge professionale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2015, n. 260
Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa, mentre è valida la pattuizione con cui si determini il compenso a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2015, n. 260