Pubblicità informativa: i limiti della dignità e del decoro
La pubblicità informativa deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale (Nel caso di specie, il professionista aveva pubblicizzato il proprio studio professionale a mezzo di volantini lasciati e/o fatti depositare sul parabrezza delle vetture in sosta, ivi affermando di praticare prezzi popolari).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 dicembre 2014, n. 207