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art. 52 - Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti (2014)

Art. 52 - Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti - codice deontologico forense (2014)

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Articolo vigente

Art. 52 - Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti

1. L'avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell' esercizio dell' attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi.

2. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.