Oggetto del giudizio: indennita' di accompagnamento - art. 12 comma 2 c.p.c. - il valore di una causa in tema di indennita' di accompagnamento, al fine di stabilire gli onorari e i diritti spettanti al difensore, deve essere determinato alla stregua della regola di cui all'articolo 13 c.p.c., comma 2 per le controversie relative a rendite temporanee o vitalizie, e cioe' cumulando fino ad un massimo di dieci le annualita' domandate (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile Ordinanza del 11 gennaio 2010, n. 198)
Onorari - Valore della Causa - Oggetto del giudizio: indennita' di accompagnamento - art. 12 comma 2 c.p.c. -
il valore di una causa in tema di indennita' di accompagnamento, al fine di stabilire gli onorari e i diritti spettanti al difensore, deve essere determinato alla stregua della regola di cui all'articolo 13 c.p.c., comma 2 per le controversie relative a rendite temporanee o vitalizie, e cioe' cumulando fino ad un massimo di dieci le annualita' domandate (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile Ordinanza del 11 gennaio 2010, n. 198)
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile Ordinanza del 11 gennaio 2010, n. 198
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 28 marzo 2008 la Corte di appello di Cagliari ha rigettato l'impugnazione proposta nei confronti dell'INPS da S.A. , la quale si era doluta soltanto della liquidazione delle spese processuali effettuata dal Tribunale nel giudizio da lei instaurato, con esito vittorioso, per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennita' di accompagnamento.
Il giudice del gravame ha affermato che il valore della causa va determinato ai sensi dell'articolo 13 cod. proc. civ., comma 1 pari all'ammontare delle somme dovute per due anni, ed ha poi negato i diritti per la notifica ad un terzo soggetto, essendo le parti solo due.
Di questa sentenza l'assistibile ha richiesto la cassazione formulando due motivi, cui l'INPS ha resistito con controricorso.
Essendosi ravvisata la sussistenza dei presupposti per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e' stata redatta la relazione ai sensi dell'articolo 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata ai difensori delle parti costituite e comunicata al Procuratore Generale.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 13 e 12 cod. proc. civ. unitamente a vizio di motivazione, e assume l'erroneita' del criterio cui ha fatto riferimento il giudice di appello per liquidare le spese processuali, da individuare non in quello previsto dal denunciato articolo 13 c.p.c., comma 1 per le prestazioni alimentari in misura pari alle somme dovute per due anni, ma nell'altro stabilito dall'ultima parte del successivo comma del medesimo articolo, cumulando le annualita' della prestazione fino ad un massimo di dieci.
Il secondo motivo addebita alla sentenza impugnata l'erronea esclusione del diritto per le voci riguardanti l'attivita' relativa alla notificazione del ricorso all'altro soggetto citato in giudizio, compreso l'esame della relata: la sentenza non ha considerato che il ricorso deve, a norma della Legge 24 novembre 2003, n. 426, articolo 42 essere notificato anche alla Direzione Provinciale del Ministero.
I due motivi, per ciascuno dei quali e' formulato il relativo quesito diritto, sono fondati.
Quanto al primo, il criterio utilizzato dal giudice del merito per determinare il valore della causa non e' conforme a quello stabilito dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte per le controversie in tema di pensione d'invalidita' (v. sentenze 17 ottobre 2007 n. 21841, 23 febbraio 2007 n. 4258, 14 dicembre 2004 n. 23274, 15 aprile 2004 n. 7203), secondo cui al fine di stabilire gli onorari e i diritti) spettanti al difensore, occorre riferirsi al criterio dettato dall'articolo 13 cod. proc. civ., comma 2 cioe' cumulando fino ad un massimo di dieci le annualita' della prestazione, allorche' sia in questione l'accertamento del relativo diritto, senza che a nulla rilevi quanto sostenuto dall'Istituto in controricorso circa la natura della prestazione, che qui e' assistenziale e non previdenziale.
Infatti, cio' che e' determinante non e' il fondamento della prestazione, cosi' come sostiene l'Istituto resistente laddove richiama il rapporto assicurativo per la pensione di invalidita', ma il fatto che la prestazione si concreta in una somma di denaro da corrispondere periodicamente ed e' percio' del tutto assimilabile ad una rendita vitalizia.
Quanto al secondo motivo, la necessita' della notificazione della copia del ricorso introduttivo del giudizio anche alla Direzione provinciale dei servizi del Ministero dell'economia e' nella legge (Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 42, comma 1 convertito con modificazioni nella Legge 24 novembre 2003, n. 326).
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rinviata alla stessa Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, la quale si atterra' sia al principio di diritto secondo cui il valore di una causa in tema di indennita' di accompagnamento, al fine di stabilire gli onorari e i diritti spettanti al difensore, deve essere determinato alla stregua della regola di cui all'articolo 13 c.p.c., comma 2 per le controversie relative a rendite temporanee o vitalizie, e cioe' cumulando fino ad un massimo di dieci le annualita' domandate, sia a quello della necessita' della notificazione anche al Ministero dell'economia e delle finanze degli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidita' civile, la cecita' civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilita' ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, devono essere notificati.
Il giudice di rinvio procedera' al regolamento delle spese del giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione.
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it |