L’avvocato ha (tuttora) l’obbligo di riscontrare, seppur negativamente, la richiesta di chiarimenti rivoltagli dal COA - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 maggio 2013, n. 78
Ai sensi dell’art. 24 del codice deontologico, l’avvocato non ha (più) l’obbligo di esporre i fatti e le giustificazioni, ovvero a fornire le proprie difese, ma è comunque tenuto al riscontro, ovvero a rispondere, seppur in forma negativa, all’invito di chiarimenti rivoltogli, così non sottraendosi al dovere di collaborazione e a quello di rispetto dell’autorità.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 maggio 2013, n. 78