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Avvocati sospesi e radiati - Consiglio nazionale forense, 21 giugno 2017, n. 43

Il  COA di Firenze formula quesito in merito alla possibilità di pubblicare sul proprio sito l’elenco completo degli avvocati sospesi e radiati e se, comunque, se possa essere pubblicata sulla scheda del singolo iscritto consultabile su Internet, la notizia della sospensione, unitamente alla sua causa. Inoltre, il COA chiede di sapere se la pubblicazione telematica possa sostituire l’affissione di cui all’art. 62, comma 6 della legge n. 247/12 e possa valere altresì quale comunicazione agli iscritti, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo. (Quesito n. 283, COA di Firenze)

La risposta è resa nei termini seguenti.

Al primo quesito deve darsi risposta affermativa essendo consentita pubblicità sul sito del C.O.A., secondo quanto già espressamente previsto dall’art. 15 c. 3 L. n. 247/2012. Si ritiene altresì che, al fine della miglior tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione, e per garantire la posizione del singolo professionista interessato dalla sospensione, l’indicazione della natura della sospensione (cautelare, amministrativa, volontaria o disciplinare) sia ammessa, come già risulta dalla prassi di numerosi COA.

Con riferimento al secondo quesito, si osserva che la funzione di pubblicità notizia dell’inserimento sul sito del C.O.A., che è rivolto ad una generalità di potenziali interessati, non può essere equiparata a quella derivante dall’inserimento nello specifico elenco che contiene, per ogni singolo iscritto, tutte le notizie relative all’attività professionale e, segnatamente, ogni fatto che influisca sullo jus postulandi. Tale prospettazione è avvalorata dal fatto che l’art. 62 L. n. 247/2012 prevede ai c. 5 e 6 particolari e specifiche forme di comunicazione e di pubblicità che non ammettono equipollenti essendo espressamente rivolte agli enti istituzionali dell’avvocatura ed agli iscritti che costituiscono la categoria.

Né sono ammissibili forme alternative di comunicazione alla luce dell’inequivoca previsione di cui all’art. 15 lett. e ed f della L. n. 247/2012 che istituiscono albi, registri ed elenchi speciali distinti in relazione a specifici oggetti, attività svolte ed abilitazioni possedute dagli avvocati.

Consiglio nazionale forense, 21 giugno 2017, n. 43