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Liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14422 del 29/05/2025

Ausiliari del giudice - Compenso - Liquidazione in sentenza - Mezzo di impugnazione - Ordinario rimedio ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Fondamento.

Il provvedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato, ancorché erroneamente pronunciato all'interno della sentenza o dell'ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, anziché con separato decreto come previsto dall'art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002, è autonomo rispetto al provvedimento conclusivo del giudizio e pertanto soggetto al peculiare regime di impugnazione di cui all'art. 170 del d.P.R. innanzi citato, esclusa l'esperibilità dei rimedi di cui all'art. 323 c.p.c..