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Proprietà - acque - scarico delle acque piovane (stillicidio) - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17664 del 05/07/2018

Azione per l'accertamento dell'aggravamento della condizione del fondo inferiore e per la demolizione delle opere che lo hanno causato – "Actio negatoria" di servitù di scolo - Pluralità di proprietari del fondo superiore - Litisconsorzio necessario - Sussistenza.

L'azione per l'osservanza della limitazione legale della proprietà prevista dall'art. 913 c.c. per lo scolo delle acque, la quale miri ad ottenere, oltre all'accertamento dell'aggravamento della condizione del fondo inferiore in conseguenza di opere abusivamente costruite in quello superiore, la demolizione di tali opere, si sostanzia in una "actio negatoria" di servitù di scolo che, poiché diretta alla rimozione di opere realizzate nel fondo altrui, determina, ove la piena proprietà di questo appartenga a più soggetti (comproprietari o usufruttuario e nudo proprietario), un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di tutti costoro.

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17664 del 05/07/2018