Skip to main content

Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali (nozione) - per piantagioni di alberi - in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18439 del 12/07/2018

Esenzione da obbligo distanze - Muro divisorio - Nozione - Fondamento - Muro di contenimento fondi a dislivello - Riconduzione ad ipotesi art. 892, comma 4, c.c. - Condizioni.

La nozione di muro divisorio rilevante, ai sensi dell'art. 892, comma 4, c.c., al fine dell'esenzione dalle prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine, coincide con quella di cui all'art. 881 c.c., costituendo muro, a tali effetti, solo quel manufatto che impedisca al vicino di vedere le piante altrui. Ne consegue che, in caso di fondi a dislivello, il muro di contenimento che emerga dal piano di campagna del fondo superiore e nasconda le piante alla vista del vicino può svolgere pure la funzione di muro divisorio ex art. 892, comma 4, c.c.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18439 del 12/07/2018