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Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali - per scavi - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8741 del 09/09/1997

Escavazioni correlate all'esercizio di una cava - Legge 30 marzo 1893 n. 184 recante normativa generale in tema di polizia mineraria - Sopravvenienza del decreto legislativo approvato con d.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, regolativo dell'intera materia - Conseguenze - Abrogazione della legge del 1893 ex art. 15 delle preleggi - Distanze fra una cava e l'altrui confine - Distacco non inferiore a venti metri ex art. art. 6 della menzionata legge n. 184 - Obbligatorietà - Esclusione - Distacco fra il confine e l'altrui escavazione pari alla profondità di questa ex art. 891 cod. civ. - Obbligatorietà - Rispetto di determinati distacchi da particolari beni, previsto dalla legge a tutela di interessi generali quale condizione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva - Ininfluenza.

La normativa generale in tema di polizia mineraria, recata dalla legge 30 marzo 1893 n. 184, deve ritenersi superata per effetto della sopravvenienza del decreto legislativo approvato con d.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, che, con disciplina minuziosa ed organica, ha regolato l'intera materia oggetto della ridetta legge, così determinando l'abrogazione di quest'ultima ai sensi dell'art. 15 delle disp. prel. cod. civ.. Pertanto in tema di esecuzione di scavi correlati all'esercizio di una cava non può trovare applicazione l'art. 6 della menzionata legge n. 184 del 1983, che fa obbligo di mantenere un distacco non minore di venti metri fra il ciglio della cava e il confine del fondo, e occorre invece far riferimento alle norme codicistiche in tema di distanze, ed in particolare all'art. 891 cod. civ. che prevede il mantenimento di un distacco fra il confine e l'altrui escavazione pari alla profondità di questa, norme la cui osservanza i proprietari dei fondi confinanti hanno diritto di pretendere, a prescindere dalle norme che a difesa di interessi generali assoggettano ad autorizzazione amministrativa, rilasciabile a determinate condizioni e subordinatamente al rispetto di previsti distacchi da determinati beni, l'esercizio di cave e lo svolgimento dell'attività estrattiva.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8741 del 09/09/1997