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Diritti reali - proprietà - acque - scolo delle acque e scarico acque - aggravamenti ed impedimento (divieto) – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2900 del 17/10/1974

Demolizione di un muro comune - sostituzione del canaletto con altro minore - obbligo di ripristino dello stato anteriore.

Premesso che un fondo e tenuto a ricevere solo le acque che defluiscono normalmente dal fondo vicino, senza che il proprietario di questo possa rendere piu gravoso lo scolo medesimo, qualora il proprietario demolisca un edificio sostenuto da un muro comune sul confine, sulla cui sommita preesisteva una canaletta comune di raccolta e scolo delle acque piovane,sorge l'Obbligo di ripristinare la situazione dello stato dei luoghi, non essendo consentita l'abolizione della canaletta preesistente e la sua sostituzione con altra di minore portata e del tutto insufficiente.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2900 del 17/10/1974