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Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - muro - comunione (del muro) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10325 del 19/10/1998

Demolizione del muro comune - Obbligo del proprietario di eseguire riparazioni - Natura - Danni ascrivibili alla condotta di terzi od a carenze strutturali dell'edificio - Estensione dell'obbligo del proprietario - Esclusione.

Il proprietario che demolisce il muro comune è obbligato ad eseguire le riparazioni necessarie ad evitare danni ai vicini. Tuttavia tale obbligo - il quale costituisce oggetto di un'obbligazione "propter rem" - non si estende, per difetto del nesso causale, ai danni ascrivibili casualmente alla condotta di altri soggetti (terzi esecutori di altre opere di demolizione) od alle carenze strutturali del fabbricato.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10325 del 19/10/1998