Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali - nelle costruzioni - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3036 del 06/02/2009

Rispetto delle distanze legali delle costruzioni rispetto al confine - Fondi finitimi - Nozione - Norme sulle distanze - Applicabilità anche ai fondi vicini - Esclusione.

In materia di rispetto delle distanze legali delle costruzioni rispetto al confine, la nozione di fondi finitimi è diversa da quella di fondi meramente "vicini", dovendo per fondi finitimi intendersi quelli che hanno in comune, in tutto o in parte, la linea di confine, ossia quelli le cui linee di confine, a prescindere dall'essere o meno parallele, se fatte avanzare idealmente l'una verso l'altra, vengono ad incontrarsi almeno per un segmento; ne consegue che non possono essere invocate le norme sul rispetto delle distanze ove i fondi abbiano in comune soltanto uno spigolo o i cui spigoli si fronteggino pur rimanendo distanti.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3036 del 06/02/2009