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Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali - nelle costruzioni - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 741 del 19/01/2012

Art. 38 della legge della Provincia di Bolzano, n. 13 del 1997 - Deroga alla disciplina sulle distanze prevista dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 - Configurabilità - Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze - Costruzioni in fregio a strade o piazze pubbliche - Condizioni del regime derogatorio - Criteri - Preesistenza della strada pubblica rispetto alla costruzione - Necessità - Esclusione - Avvenuta realizzazione o realizzazione in corso della strada al momento dell'ultimazione del fabbricato - Necessità - Sussistenza.

In tema di distanze nelle costruzioni, l'art. 38 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, nel testo (nella specie, applicabile "ratione temporis") antecedente alle modifiche apportate dall'art. 10 della legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3, delegando al piano di attuazione la disciplina delle distanze solo per il caso di costruzioni in fregio a strada o piazze pubbliche, legittimamente deroga in riduzione alle prescrizioni generali contenute nell'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, che impongono il rispetto di una distanza non inferiore all'altezza dell'edificio prospiciente. Tale regime derogatorio deve essere applicato non solo sulla base del principio della non necessaria preesistenza della strada rispetto alla costruzione, ma nel senso che la legittimità dell'edificazione, con riferimento all'altezza ed al rispetto delle distanze stabilite dal piano di attuazione, è condizionata all'accertamento che la strada pubblica sia già stata realizzata o sia in corso di realizzazione al momento in cui il fabbricato è ultimato nelle sue componenti strutturali essenziali.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 741 del 19/01/2012