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Proprietà - acquisto - a titolo originario - accessione - opere del terzo con materiali propri Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 141 del 08/01/2016

Opposizione del proprietario - Requisiti.

L'opposizione all'attività edificatoria intrapresa da un terzo, con materiali propri, su fondo altrui, che, ai sensi dell'art. 936, comma 4, c.c., conserva al proprietario di quest'ultimo l'alternativa tra ritenzione e demolizione della costruzione medesima, consiste in qualsiasi atto o fatto portato a conoscenza del terzo con mezzi idonei, con cui il proprietario manifesti tempestivamente - e, cioè, non oltre sei mesi dalla notizia dell'avvenuta incorporazione - l'intendimento di reagire e di opporsi all'illecita invasione della propria sfera dominicale.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 141 del 08/01/2016