Confessione giudiziale del debitore in ordine alla simulazione della quietanza – Cass. n. 19283/2022

Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - quietanza - in genere - Confessione giudiziale del debitore in ordine alla simulazione della quietanza - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

 

La quietanza, quale dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall'opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta, nell'interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata, dal momento che l'art. 2726 c.c. limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la quietanza di pagamento superata dalla confessione del debitore convenuto, tratta dalla mancata risposta all'interrogatorio formale, in applicazione dell'art. 232 c.p.c.).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19283 del 15/06/2022 (Rv. 665204 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1199, Cod_Civ_art_2726, Cod_Civ_art_2733, Cod_Civ_art_2735, Cod_Proc_Civ_art_228, Cod_Proc_Civ_art_232

 

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