Azione di ingiustificato arricchimento – Cass. n. 18145/2022

Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ingiustificato arricchimento (senza causa) - in genere - impugnazioni civili - "causa petendi et petitum" - Azione di ingiustificato arricchimento - Proponibilità per la prima volta in appello - Inammissibilità in ipotesi di proposizione in primo grado di azione contrattuale - Ragioni.

 

La proposizione per la prima volta in appello dell'azione di ingiustificato arricchimento è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. quando in primo grado sia stata proposta azione contrattuale, poiché le due azioni sono diverse sia per la "causa petendi", basandosi quest'ultima sull'obbligazione assunta e l'azione di arricchimento sull'assenza di un vincolo negoziale, sia per il "petitum" avendo l'azione contrattuale ad oggetto il corrispettivo pattuito e l'azione di ingiustificato arricchimento la corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18145 del 06/06/2022 (Rv. 664950 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0345, Cod_Civ_art_2041

 

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2022