Contratto di somministrazione di lavoro - Cass. n. 26525/2020

Obbligazioni in genere - comportamento secondo correttezza - Contratto di somministrazione di lavoro - Responsabilità contrattuale nei confronti dell'utilizzatore - Doveri di correttezza e buona fede - Obblighi di informazione e verifica a carico del somministratore – Portata - obbligazioni in genere - inadempimento - responsabilita' - risarcimento del danno.

In tema di contratto di somministrazione lavoro, gli artt. 20 ss. del d.lgs. n. 276 del 2003, applicabili "ratione temporis", non prevedono un obbligo del somministratore di verificare la ”sufficienza” della causale indicata dall'utilizzatore, con la conseguenza che non è configurabile una sua responsabilità risarcitoria in caso di successivo accertamento giudiziale dell'irregolarità della somministrazione e di costituzione, a carico dell'utilizzatore, di un rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1, del medesimo d.lgs.; viceversa, tale responsabilità è configurabile nel caso in cui il contratto di somministrazione sia carente di qualunque indicazione attinente alla causale della somministrazione (o questa sia manifestamente apparente) e nell'ipotesi in cui risulti che, al momento della stipulazione, il somministratore avesse conoscenza di accertamenti giudiziali di irregolarità di contratti di somministrazione aventi identiche causali.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26525 del 20/11/2020 (Rv. 659791 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1375

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