Obbligazioni in genere - adempimento - diligenza Esecuzione della prestazione – Cass. n. 12407/2020

Obbligo di diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c. - Contenuto - Violazione - Conseguenze - Responsabilità del debitore - Configurabilità - Fattispecie.

La diligenza esigibile dal professionista o dall'imprenditore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività, ha contenuto tanto maggiore quanto più è specialistica e professionale la prestazione richiesta; pertanto, incorre in responsabilità il soggetto che non adoperi la diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo tecnico e con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili effetti dannosi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità di un'impresa che, nel procedere alla riparazione dei motori di una motovedetta ancorata in porto asportandoli dal natante, non aveva chiuso i collettori di scarico, attraverso i quali era entrata nello scafo acqua marina, provocando l'affondamento dell'imbarcazione).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12407 del 24/06/2020 (Rv. 658222 - 01

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176_2, Cod_Civ_art_1218

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