Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 20522 del 03/08/2018

Onere della prova - Riparto - Criteri - Onere dell'attore di provare l'insussistenza di una “iuxta causa obligationis” - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

Proposta la domanda di ripetizione dell'indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio, non potendosi invece esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e "accipiens". Ne consegue che ai fini della prova del diritto alla ripetizione di somme riscosse da A.G.E.A. (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura) per contributi ritenuti erogati indebitamente è sufficiente dimostrare l'inesistenza del diritto alla restituzione in capo all'Agenzia pubblica e non, invece, la titolarità del diritto a ricevere aiuti comunitari in capo all'azienda agricola.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 20522 del 03/08/2018