Obbligazioni in genere - solidarietà - rapporti interni - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21197 del 27/08/2018

Pagamento parziale del debito solidale - Regresso - Sussistenza - Ambito - Fondamento.

Il condebitore solidale, sia "ex contractu" sia "ex delicto", che paga al creditore una somma maggiore rispetto a quella dovuta, ha diritto di regresso anche se non ha corrisposto l'intero, giacché anche in tal caso, come in quello del pagamento dell'intero debito, egli ha subito un depauperamento del proprio patrimonio oltre il dovuto, con corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21197 del 27/08/2018