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Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6217 del 31/03/2016

Estinzione del debito a mezzo di assegno - Data dell'assegno anteriore all'esigibilità del credito - Prova della causale dell'assegno - Necessità - Onere del debitore - Sussistenza.

 Nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito per effetto dell'emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore in una data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile, la diversità di data, facendo venire meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato e il titolo di credito, fa sì che resti a carico del debitore l'onere di dimostrare la causale dell'emissione dell'assegno e, conseguentemente, che il rilascio del titolo di credito fosse volto ad estinguere in via anticipata il debito oggetto del processo.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6217 del 31/03/2016